Provvidenze disagiati psichici
Datenblatt des Dienstes
Le provvidenze economiche sono erogate in favore di persone con disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di salute mentale, di cui alla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, a partire dal compimento del 16° anno di età.
L’erogazione delle provvidenze economiche è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato a favorire il recupero psicosociale della persona con disagio psichico. L’erogazione ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale, in funzione del processo di recupero psichico sociale della persona stessa. L’erogazione in favore del minore di cui al comma 1 persegue, in particolare, il fine di prevenire gravi quadri psicopatologici a rischio di cronicizzazione nei casi individuati dai competenti servizi per la tutela della salute mentale in età evolutiva.
L’erogazione delle provvidenze economiche è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo, finalizzato a favorire il recupero psicosociale della persona con disagio psichico. L’erogazione ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale, in funzione del processo di recupero psichico sociale della persona stessa. L’erogazione in favore del minore di cui al comma 1 persegue, in particolare, il fine di prevenire gravi quadri psicopatologici a rischio di cronicizzazione nei casi individuati dai competenti servizi per la tutela della salute mentale in età evolutiva.
Letzte Änderung: 03.03.2026 09:18:38